Accordo
Art. 19
In vigore dal 3 nov 2020
Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;144#art-a-19