Accordo
Art. 17
In vigore dal 3 nov 2020
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti contraenti favoriranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubblici dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;144#art-a-17