Accordo
Art. 21
In vigore dal 3 nov 2020
Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.
a) la commissione a livello di tecnici si riunirà annualmente, alternativamente in Italia e in Mozambico, in vista della riunione della commissione mista;
b) la commissione a livello di tecnici presenterà in occasione della riunione annuale dei ministri la relazione sull'implementazione dell'Accordo;
c) ogni qualvolta lo ritenga necessario, ciascuna delle Parti potrà richiedere la convocazione di una riunione straordinaria.
La commissione mista esaminerà inoltre lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;144#art-a-21