Allegato E Parte II

Art. 6

In vigore dal 28 ott 2020
1. La commissione di conciliazione può svolgere le procedure di conciliazione nel modo che ritiene più appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche e degli eventuali pareri delle parti contendenti, ivi comprese le richieste di una rapida risoluzione. Può adottare le proprie regole di procedura in funzione delle esigenze, salvo diversa decisione delle parti. 2. La commissione di conciliazione può, in qualsiasi momento nel corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per la risoluzione della controversia.
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Art. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. — Testo vigente | Portale Normativo