Allegato E Parte II

Art. 1

In vigore dal 28 ott 2020
Parte II: Procedura di conciliazione La procedura di conciliazione ai sensi dell', paragrafo 6, della presente Convenzione, è la seguente: La richiesta di una parte contendente di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell', paragrafo 6, della presente convenzione deve essere trasmessa per iscritto al Segretariato, con copia all'altra o alle altre parti in causa. Il Segretariato conseguentemente ne dà tempestiva informazione a tutte le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-aep-1-2

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