Allegato E Parte II
Art. 2
In vigore dal 28 ott 2020
1. Salvo che le parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione è composta da tre membri, uno dei quali è designato da ciascuna parte in causa, mentre il presidente è scelto di comune accordo dai suddetti membri.
2. Nel caso di controversia tra più di due parti, le parti portatrici dello stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione.
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