Allegato E Parte II

Art. 7

In vigore dal 28 ott 2020
Le parti della controversia cooperano con la commissione di conciliazione. In particolare si adoperano per soddisfare le richieste della commissione in relazione alla trasmissione di materiale scritto, alla fornitura dei mezzi di prova ed alla partecipazione alle riunioni. Le parti contendenti ed i membri della commissione di conciliazione hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-aep-7-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo