Allegato E Parte II
Art. 1
53 / 63In vigore dal 28 ott 2020
Parte II: Procedura di conciliazione
La procedura di conciliazione ai sensi dell', paragrafo 6, della presente Convenzione, è la seguente:
La richiesta di una parte contendente di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell', paragrafo 6, della presente convenzione deve essere trasmessa per iscritto al Segretariato, con copia all'altra o alle altre parti in causa. Il Segretariato conseguentemente ne dà tempestiva informazione a tutte le Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-aep-1-2