Convenzione Quadro

Art. 22

Emendamenti

In vigore dal 24 ott 2020
- Emendamenti a. Ciascuna Parte, ed il comitato di cui all', può proporre emendamenti alla presente Convenzione. b. Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la comunicherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti ed a qualunque Stato non membro e alla Comunità Europea invitati ad aderire a questa Convenzione in conformità con le disposizioni dell'. c. Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà al Comitato dei Ministri per l'approvazione il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei partecipanti. A seguito dell'approvazione del Comitato dei Ministri, con la maggioranza prevista dall' dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime degli Stati Parte aventi diritto di sedere nel comitato dei Ministri, il testo sarà spedito alle Parti per accettazione. d. Ogni emendamento entrerà in vigore rispetto alle Parti che lo abbiano accettato il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che lo accetti in seguito, tale emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dopo la data in cui detta Parte ha informato il Segretario Generale della sua accettazione.
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