Convenzione Quadro

Art. 23

Notifiche

In vigore dal 24 ott 2020
- Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e alla Comunità Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire, riguardo: a. ogni firma; b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c. ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformità con le disposizioni degli ; d. ogni emendamento proposto alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell', così come la relativa data dell'entrata in vigore; e. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie certificate conformi ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa ed a ogni Stato o alla Comunità Europea invitati a aderirvi.
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Notifiche (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo