Convenzione Quadro

Art. 16

Meccanismo di Monitoraggio

In vigore dal 24 ott 2020
- Meccanismo di Monitoraggio a. Il Comitato dei Ministri, conformemente all' dello Statuto del Consiglio d'Europa, nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al fine di monitorare l'applicazione della Convenzione, competente nel definire le modalità di svolgimento della sua missione; b. Il comitato così designato dovrà: - stabilire delle norme di procedura quando necessarie; - gestire il sistema informativo comune di cui all', attraverso il controllo e la supervisione delle modalità di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione; - fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa; - su iniziativa di uno o più Parti, intraprendere una valutazione di ogni aspetto della loro attuazione della Convenzione; - promuovere l'applicazione trans-settoriale della Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa; - riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attività. Il comitato può far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133#art-cq-16

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