Art. 12
Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-01;133#art-cq-12
Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica
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L'articolo stabilisce l'impegno degli Stati a incoraggiare ogni persona a prendere parte attiva allo studio, alla protezione, alla conservazione e al dibattito pubblico sul patrimonio culturale. Gli Stati devono tenere in considerazione il valore che le diverse comunità attribuiscono ai beni in cui si riconoscono. Viene inoltre riconosciuto il ruolo essenziale delle organizzazioni di volontariato come partner e soggetti di critica costruttiva. Infine, si prevede la promozione di azioni mirate ad agevolare l'accesso al patrimonio, soprattutto per i giovani e le persone svantaggiate, per accrescerne la consapevolezza.
La norma mira a favorire la partecipazione democratica e l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Si applica agli Stati firmatari (le Parti), ai singoli cittadini, alle comunità patrimoniali, alle organizzazioni di volontariato, con particolare riguardo a giovani e persone svantaggiate.
Un'associazione di volontariato e un gruppo di residenti locali collaborano con le istituzioni per documentare, valorizzare e aprire alle visite un bene storico del territorio. Nel contempo, vengono organizzati percorsi dedicati a giovani e persone svantaggiate per favorirne l'accesso e la fruizione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.