Convenzione Quadro
Art. 17
Cooperazione nelle attività di controllo
In vigore dal 24 ott 2020
- Cooperazione nelle attività di controllo
Le Parti si impegnano a cooperare tra loro ed attraverso il Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione e, in particolare, a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo:
a. mettendo in opera strategie di collaborazione coerenti con le priorità identificate attraverso il processo di monitoraggio;
b. promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;
c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;
d. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'esecuzione della presente Convenzione
Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-01;133#art-cq-17