Convenzione

Art. 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 5 ago 2020
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: I residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Colombia, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana. In tal caso, l'Italia deve ammettere in detrazione dall'imposta così calcolata le imposte sui redditi pagate in Colombia, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, in conformità alla legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario dci reddito. 3. Per quanto concerne la Colombia: Quando un residente della Colombia percepisce un reddito che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione può essere tassato in Italia, la Colombia autorizza una detrazione dall'imposta sul reddito di detto residente di un importo pari all'imposta italiana pagata, tenuto conto delle limitazioni previste e dei requisiti stabiliti dalla legislazione fiscale della Colombia. Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della detrazione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito imponibile in Italia. 4. Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;92#art-c-22

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ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo