Convenzione
Art. 24
PROCEDURA AMICHEVOLE
In vigore dal 5 ago 2020
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell', a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al line di pcrvenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
5. Quando,
(a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il proprio caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e
(b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all'autorità competente dell'altro Stato contraente,
ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso sarà sottoposta ad arbitrato se le due autorità competenti e la persona cosi convengono, a condizione che la persona convenga per iscritto di essere vincolata dalla decisione della commissione arbitrale.
Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. La decisione arbitrale sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.
Storico versioni
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