Convenzione
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 5 ago 2020
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;92#art-c-17