Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 5 ago 2020
PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorchè il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono. 3. L'espressione "altre remunerazioni analoghe" indica i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.
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PENSIONI (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo