Protocollo

Art. 27

Entrata in vigore

In vigore dal 5 ago 2020
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri. 3. Per ogni Stato od organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91#art-p-27

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Entrata in vigore (Art. 27 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo