Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 5 ago 2020
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' del Protocollo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91#art-rd-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo