Protocollo

Art. 22

Controllo dell'osservanza del Protocollo

In vigore dal 5 ago 2020
Nella sua prima sessione la riunione delle Parti stabilisce per consenso procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali di natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva volti a valutare e promuovere l'osservanza delle disposizioni del presente Protocollo e ad affrontare i casi di mancata osservanza. Nello stabilire tali procedure e meccanismi, la riunione delle Parti esamina tra l'altro l'opportunità di accettare informazioni trasmesse dal pubblico su questioni connesse al presente Protocollo.
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Controllo dell'osservanza del Protocollo (Art. 22 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo