Protocollo

Art. 18

Diritto di voto

In vigore dal 5 ago 2020
1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un voto. 2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91#art-p-18

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Diritto di voto (Art. 18 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo