Protocollo

Art. 26

Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

In vigore dal 5 ago 2020
1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all' da cui è stato sottoscritto. 2. Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all' a decorrere dal 1° gennaio 2004. 3. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui all' che diventi Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi imposti dal Protocollo stesso. Qualora uno o più Stati membri di tale organizzazione siano Parti del presente Protocollo, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo stesso. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dal presente Protocollo. 4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui all' dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Dette organizzazioni informano inoltre il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.
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Ratifica, accettazione, approvazione e adesione (Art. 26 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo