Allegato
Art. 30
DENUNCIA
In vigore dal 4 ago 2020
DENUNCIA
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, attraverso i canali diplomatici, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
2. in tale caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme accreditate o pagate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia.
IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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