Allegato
Art. 27
RIMBORSI
In vigore dal 4 ago 2020
RIMBORSI
Fatta salva l'applicazione diretta dei benefici previsti dalla presente Convenzione, le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, secondo le procedure previste dalla propria legislazione interna, su richiesta del contribuente che è un residente dell'altro Stato contraente e ha diritto a tali benefici, nella misura in cui il diritto di riscuotere dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;89#art-a-27