Allegato

Art. 27

RIMBORSI

In vigore dal 4 ago 2020
RIMBORSI Fatta salva l'applicazione diretta dei benefici previsti dalla presente Convenzione, le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, secondo le procedure previste dalla propria legislazione interna, su richiesta del contribuente che è un residente dell'altro Stato contraente e ha diritto a tali benefici, nella misura in cui il diritto di riscuotere dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;89#art-a-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo