Allegato
Art. 22
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 4 ago 2020
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Uruguay, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.
L'Italia ammette in detrazione dall'imposta così calcolata, secondo le disposizioni applicabili della legislazione italiana, le imposte sui redditi pagate in Uruguay, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente dell'Italia sono esenti da imposta in Italia, l'Italia può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.
2. Per quanto concerne l'Uruguay, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
a) i residenti in Uruguay che ricavano redditi che, in conformità con la legislazione italiana e con le disposizioni della presente Convenzione, sono stati assoggettati ad imposizione in Italia, possono scomputare l'imposta ivi pagata dalle imposte dovute in Uruguay in relazione ai medesimi redditi, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione uruguaiana. Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la quota parte di imposta sui reddito uruguaiana, calcolata prima della detrazione;
b) Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente dell'Uruguay sono esenti da imposta in Uruguay, l'Uruguay può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.
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