Allegato

Art. 17

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 4 ago 2020
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando ii reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;89#art-a-17

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ARTISTI E SPORTIVI (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo