Allegato
Art. 18
PENSIONI
In vigore dal 4 ago 2020
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;89#art-a-18