Allegato

Art. 13

UTILI DI CAPITALE

In vigore dal 4 ago 2020
UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all' e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio dì una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una partnership o in un trust, sono imponibili nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento dei loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell', situati in detto altro Stato. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione in una società o in un trust, che conferiscono al titolare di tali azioni o diritti di partecipazione il godimento di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato. 6. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione in una società o in un trust, diversi da quelli menzionati nei, paragrafi 4 e 5, sono imponibili nello Stato contraente di cui la società o il trust è residente soltanto se l'alienante, in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono l'alienazione, ha posseduto il 50 per cento o più del capitale sociale della società o del trust. Tuttavia, l'imposta cosi applicata non può eccedere il 12 per cento dell'ammontare degli utili. Il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione o dallo scambio di azioni nell'ambito di una riorganizzazione societaria, di una fusione, di una scissione o di una operazione analoga. 7. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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