Allegato
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE
In vigore dal 4 ago 2020
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE
1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;89#art-a-8