Allegato

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 4 ago 2020
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; b) il termine "Uruguay" designa il territorio della Repubblica Orientale dell'Uruguay e, ove usato in senso geografico, designa il territorio sul quale si applica la legislazione fiscale, compresi lo spazio aereo e le zone marittime, su cui l'Uruguay esercita i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione, in conformità con il diritto internazionale e la legislazione nazionale; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o l'Uruguay; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione dei caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che effettua l'attività di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato; h) l'espressione "autorità competente" designa: (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o i suoi rappresentanti autorizzati; (ii) in Uruguay, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; i) il termine "nazionali", con riferimento a uno Stato contraente, designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di detto Stato contraente; e (ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in detto Stato contraente. (j) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e: (i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali, o (ii) che è stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i). 2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;89#art-a-3

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DEFINIZIONI GENERALI (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo