Allegato

Art. 28

DIRITTO AI BENEFICI

In vigore dal 4 ago 2020
DIRITTO AI BENEFICI 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione. 2. (a) Quando: i) un'impresa di uno Stato contraente deriva redditi dall'altro Stato contraente, e il primo Stato contraente considera tali redditi attribuibili a una stabile organizzazione dell'impresa situata in un terzo Stato; e ii) gli utili attribuibili a detta stabile organizzazione sono esenti da imposizione nel primo Stato contraente, i benefici previsti dalla Convenzione non si applicano agli elementi di reddito assoggettati nel terzo Stato ad una imposta inferiore al 60 per cento dell'imposta che sarebbe applicata nel primo Stato contraente su tale elemento di reddito se detta stabile organizzazione fosse situata nel primo Stato contraente. In tal caso, i redditi ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono imponibili in conformità con la legislazione interna dell'altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della Convenzione. (b) La lettera (a) non si applica qualora i redditi ivi indicati, derivati dall'altro Stato contraente, siano correlati o accessori rispetto all'esercizio attivo di un'attività economica svolta mediante la stabile organizzazione (diversa dalle attività di effettuazione, gestione o holding di investimenti per conto dell'impresa stessa, salvo che tali attività siano quelle bancarie, assicurative o di gestione di valori mobiliari svolte rispettivamente da una banca, una impresa di assicurazione o un intermediario in valori mobiliari): (c) Qualora i benefici previsti dalla Convenzione siano negati, ai sensi della lettera (a), in relazione ad un elemento di reddito derivato da un residente di uno Stato contraente, l'autorità competente dell'altro Stato contraente può ciononostante accordare tali benefici, in relazione a detto elemento di reddito, previa richiesta di tale residente, se determina che la concessione di tali benefici sia giustificata in considerazione delle motivazioni in base alle quali tale residente non rientrava nelle condizioni di cui alle lettere (a) e (b). L'autorità competente dello Stato contraente a cui è stata presentata una richiesta ai sensi del periodo precedente da parte di un residente dell'altro Stato contraente, si consulta con l'autorità competente dell'altro Stato contraente prima di accogliere o rigettare la richiesta.
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DIRITTO AI BENEFICI (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo