Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 4 ago 2020
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Copertura finanziaria (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo