Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 29 lug 2020
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli del Trattato di cui all', comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 30.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli , pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli del Trattato di cui all', comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 124.330 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli , pari a euro 17.200 annui a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli del Trattato di cui all', comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 20.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli , pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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