Allegato alla Convenzione XFEL
Art. 12
Procedura di voto, deliberazioni
In vigore dal 23 dic 2017
Procedura di voto, deliberazioni
Per ciascun euro (uno) di capitale sociale detenuto, il titolare ha diritto a un voto. Ciascun Socio può esprimere tutti i propri voti esclusivamente con voto unico e indivisibile, espresso dai delegati appositamente designati dal Socio in questione. I Soci nominati da una singola Parte contraente possono esprimere i propri voti esclusivamente in solido, con voto unico e indivisibile.
Per "maggioranza semplice" si intende il 50% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino più della metà delle Parti contraenti.
Per "maggioranza qualificata" si intende almeno il 77% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino più della metà delle Parti contraenti. Per "unanimità" si intende almeno il 90% del capitale sociale e nessun voto contrario, a condizione che tutti i Soci abbiano avuto la possibilità di votare.
Storico versioni
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