Allegato alla Convenzione XFEL
Art. 13
Consiglio di Amministrazione
In vigore dal 23 dic 2017
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da:
a) almeno due Amministratori ("Geschäftsführer" ai sensi della GmbHG) e,
b) se opportuno, ulteriori Direttori scientifici/tecnici,
denominati collettivamente "Direttori" nel presente Statuto.
Uno degli Amministratori è uno scienziato e, al contempo, riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; il secondo ricopre l'incarico di Direttore amministrativo. La ripartizione delle responsabilità tra i Direttori è definita dall'Assemblea nel regolamento interno del Consiglio di Amministrazione.
I Direttori sono nominati per un periodo massimo di cinque anni. La nomina, l'incarico e la revoca dei Direttori, cosi come qualsiasi altra modifica o estensione del loro contratto di lavoro, sono approvati dall'Assemblea e firmati dal Presidente dell'Assemblea, che agisce per conto della Società.
Storico versioni
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