Allegato alla Convenzione XFEL

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

In vigore dal 23 dic 2017
Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da: a) almeno due Amministratori ("Geschäftsführer" ai sensi della GmbHG) e, b) se opportuno, ulteriori Direttori scientifici/tecnici, denominati collettivamente "Direttori" nel presente Statuto. Uno degli Amministratori è uno scienziato e, al contempo, riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; il secondo ricopre l'incarico di Direttore amministrativo. La ripartizione delle responsabilità tra i Direttori è definita dall'Assemblea nel regolamento interno del Consiglio di Amministrazione. I Direttori sono nominati per un periodo massimo di cinque anni. La nomina, l'incarico e la revoca dei Direttori, cosi come qualsiasi altra modifica o estensione del loro contratto di lavoro, sono approvati dall'Assemblea e firmati dal Presidente dell'Assemblea, che agisce per conto della Società.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196#art-aac-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo