Art. 12 · Procedura di voto, deliberazioni
Allegato alla Convenzione XFEL

Art. 12

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Procedura di voto, deliberazioni

In vigore dal 23 dic 2017
Procedura di voto, deliberazioni Per ciascun euro (uno) di capitale sociale detenuto, il titolare ha diritto a un voto. Ciascun Socio può esprimere tutti i propri voti esclusivamente con voto unico e indivisibile, espresso dai delegati appositamente designati dal Socio in questione. I Soci nominati da una singola Parte contraente possono esprimere i propri voti esclusivamente in solido, con voto unico e indivisibile. Per "maggioranza semplice" si intende il 50% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino più della metà delle Parti contraenti. Per "maggioranza qualificata" si intende almeno il 77% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino più della metà delle Parti contraenti. Per "unanimità" si intende almeno il 90% del capitale sociale e nessun voto contrario, a condizione che tutti i Soci abbiano avuto la possibilità di votare.
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