Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 11 nov 2017
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all', comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente: a) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a); b) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b); c) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera c); d) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera d); e) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera e); f) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera f).
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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164#art-rd-2

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