Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 11 nov 2017
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all', comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:
a) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a);
b) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b);
c) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera c);
d) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera d);
e) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera e);
f) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera f).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-10-17;164#art-rd-2