Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 11 nov 2017
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7. 2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7. 3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera c), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all' del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7. 4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera d), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7. 5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera e), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7. 6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera f), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7. 7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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