Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia

Art. 20

In vigore dal 11 nov 2017
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti contraenti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi. Le eventuali controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti.
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