Art. 14

LEGGE 12 luglio 2017, n. 113

In vigore dal 21 lug 2017
Scrutinio delle schede 1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri: a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato; b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato; c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a). 2. Sono nulle le schede che: a) non hanno le caratteristiche di cui all'; b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia; c) contengono segni diversi dall'espressione di voto; d) consentono comunque di riconoscere l'elettore. 3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell', comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda. 4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall', comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.
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LEGGE 12 luglio 2017, n. 113 (Art. 14 Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.) — Testo vigente | Portale Normativo