Art. 14 · LEGGE 12 luglio 2017, n. 113

Art. 14

LEGGE 12 luglio 2017, n. 113

In vigore dal 21 lug 2017
Scrutinio delle schede 1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri: a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato; b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato; c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a). 2. Sono nulle le schede che: a) non hanno le caratteristiche di cui all'; b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia; c) contengono segni diversi dall'espressione di voto; d) consentono comunque di riconoscere l'elettore. 3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell', comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda. 4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall', comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.
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