Art. 4
LEGGE 12 luglio 2017, n. 113
In vigore dal 21 lug 2017
Numero massimo di voti esprimibili e tutela
del genere meno rappresentato
1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalità di espressione del voto.
Note all':
- Per il testo dell'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si vedano le note all'.
- Il testo dell'articolo 51 della Costituzione, è il seguente:
«Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.».
Storico versioni
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