Art. 10

LEGGE 12 luglio 2017, n. 113

In vigore dal 21 lug 2017
Schede elettorali ed espressione del voto 1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto. 2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell', comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario. 3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione. 4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente secondo quanto previsto dall'. 5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell', comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo , comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato , comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
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LEGGE 12 luglio 2017, n. 113 (Art. 10 Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.) — Testo vigente | Portale Normativo