Art. 1

LEGGE 12 luglio 2017, n. 113

In vigore dal 21 lug 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Oggetto 1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell', commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 12 luglio 2017, n. 113 (Art. 1 Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.) — Testo vigente | Portale Normativo