Art. 77

In vigore dal 12 gen 2017
Impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione dell' ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso degli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
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