Art. 75

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Violazioni in materia di concorsi enologici 1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini a DOP e IGP, nonchè a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prescritta dal comma 1 dell' e dalle successive disposizioni applicative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
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