Art. 83

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 1 mar 2017
Competenza all'irrogazione delle sanzioni 1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge è attribuita all'ICQRF e, per quanto riguarda l', commi da 1 a 6 e comma 8, alle regioni. 2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge è effettuato presso le competenti tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e delle province autonome è effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale. 3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli , comma 7, 74, 75, 78, commi da 1 a 3 , 79, 80, 81 e 82 sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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