Art. 86

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Costituzione delle associazioni come parte civile 1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all', le associazioni dei consumatori, le regioni e gli enti locali possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni delle disposizioni della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238#art-86

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo