Art. 86 · LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Art. 86

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Costituzione delle associazioni come parte civile 1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all', le associazioni dei consumatori, le regioni e gli enti locali possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni delle disposizioni della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238#art-86